Legge 20 luglio 2000, n. 211
"Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e
delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei
campi nazisti"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000
Art. 1.
1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell¹abbattimento dei
cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah
(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini
ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte,
nonché
coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di
sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i
perseguitati.
Art. 2.
1. In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all¹articolo 1, sono
organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di
riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è
accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti
in modo da conservare nel futuro dell¹Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo
della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più
accadere. CIAMPI
Il Presidente del Consiglio
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