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Accordo
fondamentale tra la Santa Sede e lo Stato di Israele
Firmato il 30 dicembre 1993.
Preambolo.
La Santa Sede e lo Stato d'Israele,
- memori del carattere straordinario e del significato universale della
Terra Santa;
- consapevoli della natura unica delle relazioni tra la chiesa
cattolica e il popolo ebraico, e del processo storico di riconciliazione e di
crescita nella comprensione reciproca e nell'amicizia tra cattolici ed ebrei;
- avendo deciso il 29 luglio 1992, di istituire una "Commissione
bilaterale permanente di lavoro", al fine di studiare e definire insieme
i punti di comune interesse, e nella prospettiva di una normalizzazione delle
loro relazioni,
- riconoscendo che il lavoro della summenzionata commissione ha prodotto
materiale sufficiente per un primo Accordo fondamentale;
- rendendosi conto che tale Accordo fornirà una base solida e duratura per lo
sviluppo progressivo delle loro relazioni presenti e future e per la
promozione del compito della commissione,
- concordano sui seguenti articoli:
Articolo 1.
1. Lo Stato d'Israele, richiamandosi alla propria Dichiarazione
d'indipendenza, afferma il proprio permanente impegno a sostenere e osservare
il diritto umano alla libertà di religione e di coscienza nei termini in cui
è definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri
atti internazionali cui aderisce.
2. La Santa Sede, richiamandosi alla dichiarazione sulla libertà religiosa
del concilio ecumenico Vaticano II Dignitatis
humanae, afferma l'impegno della
chiesa cattolica a sostenere il diritto umano alla libertà di religione e di
coscienza, nei termini in cui è definito nella Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo e negli altri atti internazionali cui aderisce. La Santa
Sede desidera parimenti affermare il rispetto della chiesa cattolica per le
altre religioni e i loro seguaci, secondo quanto solennemente stabilito dal
concilio ecumenico Vaticano II nella dichiarazione sulle relazioni della
chiesa con le religioni non cristiane Nostra
aetatae.
Articolo 2.
1. La Santa Sede e lo Stato d'Israele si impegnano alla necessaria
collaborazione nella lotta contro ogni forma di antisemitismo e ogni tipo di
razzismo e di intolleranza religiosa, e nella promozione della reciproca
comprensione tra le nazioni, della tolleranza fra le comunità e del rispetto
per la vita e la dignità umana.
2 La Santa Sede coglie l'occasione per ribadire la condanna dell'odio, della
persecuzione e di ogni altra manifestazione di antisemitismo, ovunque, in ogni
tempo e da chiunque rivolta contro il popolo ebraico e i singoli ebrei. In
particolare, la Santa Sede deplora gli attacchi ad ebrei e la profanazione
delle sinagoghe e dei cimiteri ebraici, atti che offendono la memoria delle
vittime dell'Olocausto, in particolare quando avvengono negli stessi luoghi
che ne sono stati testimoni.
Articolo 3.
1. La Santa Sede e lo Stato d'Israele riconoscono che entrambi sono liberi
nell'esercizio dei loro rispettivi diritti e autorità, e si impegnano a
rispettare questo principio nelle reciproche relazioni e nella loro
collaborazione per il bene del popolo.
2. Lo Stato d'Israele riconosce il diritto della chiesa cattolica a svolgere i
propri compiti religiosi, morali, educativi e caritativi, e ad avere
istituzioni sue proprie, e a formare, nominare e impiegare proprio personale
nelle suddette istituzioni o per i suddetti compiti, secondo i loro scopi. La
chiesa riconosce il diritto dello stato a svolgere i propri compiti, quali la
promozione e la tutela del benessere e della sicurezza del popolo. Stato e
chiesa riconoscono entrambi la necessità di dialogo e di collaborazione in
quegli ambiti che per la loro natura lo richiedano.
3. Riguardo alla personalità giuridica cattolica secondo il diritto canonico,
la Santa Sede e lo Stato d'Israele apriranno un negoziato su come essa possa
pienamente esercitarsi nel diritto israeliano, sulla base dei risultati di una
sottocommissione mista di esperti.
Articolo 4.
1. Lo Stato d'Israele afferma il proprio permanente impegno a mantenere e a
rispettare lo status quo nei Luoghi Santi cristiani per i quali è valido, e i
relativi diritti delle comunità cristiane che vi sono comprese. La Santa Sede
afferma l'impegno permanente della chiesa cattolica a rispettare il
summenzionato statu quo e i suddetti diritti.
2. Quanto sopra resta valido nonostante qualsiasi interpretazione in contrario
di altri articoli del presente Accordo fondamentale.
3. Lo Stato d'Israele concorda con la Santa Sede sull'obbligo del permanente
rispetto e della tutela del carattere proprio dei luoghi sacri cattolici,
quali le chiese, i monasteri. i conventi, i cimiteri e simili.
4. Lo Stato d'Israele concorda con la Santa Sede sulla permanente garanzia
della libertà di culto cattolico.
Articolo 5.
La Santa Sede e lo Stato d'Israele riconoscono di avere entrambi interesse nel
favorire i pellegrinaggi cristiani in Terra Santa. Ogni volta che si renderà
necessario un coordinamento, i rispettivi organismi della chiesa e dello stato
si consulteranno e collaboreranno a seconda delle esigenze.
Lo Stato d'Israele e la Santa Sede esprimono la speranza che tali
pellegrinaggi costituiscano un'occasione per una migliore comprensione tra i
pellegrini e le persone e le religioni in Israele.
Articolo 6.
La Santa Sede e lo Stato d'Israele congiuntamente ribadiscono il diritto della
chiesa cattolica a istituire, mantenere e dirigere scuole e istituti a tutti i
livelli; l'esercizio di tale diritto sarà in armonia con i diritti dello
stato nel campo dell'educazione.
Articolo 7.
La Santa Sede e lo Stato d'Israele riconoscono di avere un comune interesse
nel promuovere e incoraggiare gli scambi culturali tra gli istituti cattolici
in tutto il mondo e gli istituti di formazione, di cultura e di ricerca in
Israele, e nell'agevolare l'accesso a manoscritti, documenti storici e altre
fonti affini, in conformità con le leggi e i regolamenti competenti.
Articolo 8.
Lo Stato d'Israele riconosce che il diritto della chiesa cattolica alla libertà
d'espressione nello svolgere i propri compiti viene esercitato anche
attraverso strumenti di comunicazione di proprietà della chiesa; l'esercizio
di tale diritto sarà in armonia con i diritti dello stato nel campo degli
strumenti di comunicazione.
Articolo 9.
La Santa Sede e lo Stato d'Israele congiuntamente ribadiscono il diritto della
chiesa cattolica a svolgere i suoi compiti in ambito caritativo attraverso le
proprie istituzioni sanitarie e di assistenza sociale; l'esercizio di tale
diritto sarà in armonia con i diritti dello stato in questo campo.
Articolo 10.
1. La Santa Sede e lo Stato d'Israele congiuntamente ribadiscono il diritto
della chiesa cattolica alla proprietà.
2. Senza pregiudicare i diritti consolidati delle parti:
a) La Santa Sede e lo Stato d'Israele negozieranno in buona fede un accordo
complessivo, che contempli soluzioni accettabili da ambo le parti su punti non
chiari, non fissati o discussi a proposito della proprietà e di questioni
economiche e fiscali che riguardano in generale la chiesa cattolica o
specifiche comunità o istituzioni cattoliche.
b) In vista dei suddetti negoziati, la Commissione bilaterale permanente di
lavoro nominerà una o più sottocommissioni bilaterali di esperti per
studiare tali punti e formulare proposte.
c) Le parti si prefiggono di iniziare i summenzionati negoziati entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente Accordo e mirano a raggiungere un accordo
entro due anni dall'inizio dei negoziati.
d) Per tutta la durata di tali negoziati, si dovranno evitare azioni
incompatibili con questi impegni.
Articolo 11.
1. La Santa Sede e lo Stato d'Israele dichiarano il rispettivo impegno alla
promozione della pacifica risoluzione dei conflitti tra gli stati e le
nazioni, con l'esclusione della violenza e del terrore dalla vita
internazionale.
2. La Santa Sede, fatto salvo in ogni caso il diritto a esercitare il proprio
magistero morale e spirituale, ritiene opportuno richiamare che, a motivo del
suo stesso carattere, è solennemente impegnata a rimanere estranea a
qualsiasi conflitto puramente temporale; tale principio è valido in
particolare per i territori disputati e le frontiere non definite.
Articolo 12.
La Santa Sede e lo Stato d'Israele continueranno in buona fede il negoziato in
conformità con l'Agenda concordata a Gerusalemme il 151uglio 1992 e
confermata in Vaticano il 29 luglio 1992; lo stesso vale per quei punti che
emergessero dagli articoli del presente Accordo, nonché per altri punti
concordati bilateralmente come oggetti di negoziato.
Articolo 13.
1. In questo Accordo, le parti usano i termini nel senso qui specificato:
a) la chiesa cattolica e la chiesa - comprendendo, inter alia, le sue comunità
e istituzioni;
b) comunità della chiesa cattolica - intendendo le entità religiose
cattoliche considerate dalla Santa Sede come "chiese sui sui iuris"
e dallo Stato d'Israele come "comunità religiose riconosciute";
c) lo Stato d'Israele e lo stato - comprendendo, inter alia, le sue autorità
per legge costituite.
2. Nonostante la validità del presente Accordo relativamente alle parti, e
senza derogare dalla generalità di ogni valida norma di legge in riferimento
ai trattati, le parti concordano che il presente Accordo non pregiudichi i
diritti e gli obblighi derivanti dai trattati esistenti tra l'una o l'altra
delle parti e uno o più stati, che siano conosciuti ed effettivamente a
disposizione di ambo le parti all'atto della firma del presente Accordo.
Articolo 14.
1 All'atto della firma del presente Accordo fondamentale e in preparazione
all'istituzione di complete relazioni diplomatiche, la Santa Sede e lo Stato
d'Israele si scambiano rappresentanti speciali, di cui un Protocollo
addizionale specifica il grado e i privilegi.
2. A seguito dell'entrata in vigore e immediatamente dopo l'inizio della
realizzazione del presente Accordo fondamentale. La Santa Sede e lo Stato
d'Israele stabiliranno complete relazioni diplomatiche al livello da parte
della Santa Sede, di nunziatura apostolica, e da parte dello Stato d'Israele,
di ambasciata.
Articolo 15.
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della notificazione o
ratifica da entrambe le parti.
Fatto in due copie originali in lingua inglese ed ebraica, testi entrambi
ugualmente autentici. In caso di divergenza, prevale il testo inglese.
Firmato a Gerusalemme, oggi giorno trenta del mese di dicembre dell'anno 1993,
che corrisponde al giorno sedici del mese di Tebeth dell'anno 5754.
[Divenuto effettivo il 10
maggio 1994 (nota della Redazione)]
Protocollo addizionale.
1. In riferimento all'articolo 14. § I dell'Accordo fondamentale, firmato
dalla Santa Sede e dallo Stato d'Israele, i "rappresentanti
speciali" avranno rispettivamente, il grado di nunzio apostolico e di
ambasciatore.
2. Tali rappresentanti speciali godranno di tutti i diritti, privilegi e
immunità garantiti ai capi delle missioni diplomatiche secondo il diritto
internazionale e la consuetudine comune, su basi di reciprocità.
3. Il rappresentante speciale dello Stato d'Israele presso la Santa Sede, pur
residente in Italia, godrà di tutti i diritti, privilegi e immunità
definiti dall'articolo 12 del Trattato del 1929 tra la Santa Sede e l'Italia,
concernenti gli inviati di governi stranieri presso la Santa Sede residenti in
Italia. Al personale della missione del rappresentante speciale di Israele
saranno parimenti garantiti i diritti, privilegi e immunità estesi al
personale di una missione diplomatica. Secondo una consuetudine consolidata, né
il rappresentante speciale, né gli ufficiali membri della sua missione,
possono allo stesso tempo essere membri della missione diplomatica di Israele
in Italia.
4. Il rappresentante speciale della Santa Sede presso lo Stato d'Israele può
al tempo stesso esercitare altre funzioni di rappresentanza della Santa Sede
ed essere accreditato presso altri stati. Questi e il personale della sua
missione godranno di tutti i diritti, privilegi e immunità garantiti da
Israele agli agenti e alle missioni diplomatiche.
5. I nomi, il grado e i compiti dei rappresentanti speciali compariranno, nel
modo opportuno, nella lista ufficiale delle missioni straniere accreditate
presso ciascuna delle parti.
Firmato a Gerusalemme, oggi giorno trenta del mese di dicembre dell'anno
1993, che corrisponde al giorno sedici del mese di Tebeth dell'anno 5754.
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